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Telelettura dei contatori di calore: cosa cambia nel tuo condominio dal 1° gennaio 2027

Guide Pratiche

Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore nuove disposizioni per i contatori e i sistemi di contabilizzazione presenti negli edifici dotati di impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria. Quando l’adeguamento risulterà tecnicamente fattibile e conveniente sotto il profilo dei costi, i dispositivi dovranno consentire la lettura dei consumi a distanza. Ma cosa stabilisce esattamente la normativa, quali apparecchi sono coinvolti e quali sono gli adempimenti previsti per i condomìni?

In questa guida vediamo cosa prevede l’obbligo, chi riguarda e quali passi fare per arrivare pronti alla scadenza.

Da dove arriva l’obbligo

La regola si trova nel comma 5-bis dell’articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, il decreto italiano sull’efficienza energetica. Il comma è stato aggiunto dal D.Lgs. 73/2020, in vigore dal 29 luglio 2020, che ha recepito la direttiva europea 2018/2002.

Il testo italiano prevede due scadenze:

  • i contatori, i sotto-contatori e i ripartitori installati dopo il 25 ottobre 2020 devono essere già leggibili da remoto;
  • entro il 1° gennaio 2027 anche quelli installati prima devono avere dispositivi che ne permettano la lettura a distanza.

La data del 25 ottobre 2020 corrisponde al termine che l’Unione europea aveva fissato per i dispositivi nuovi con la direttiva 2018/2002, ripreso senza modifiche dalla norma italiana.

Chi è coinvolto e chi no

L’obbligo riguarda i condomìni e gli edifici con più utenti serviti da una centrale termica comune o da una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Sono interessati i dispositivi che misurano riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, quando sono prodotti in modo centralizzato.

Se invece hai una caldaia autonoma in casa, questa scadenza non ti riguarda. Restano esclusi anche i contatori di luce e gas del tuo appartamento, che seguono regole diverse fissate da ARERA, l’autorità che regola il settore energetico.

Serve sostituire tutti i dispositivi?

Non sempre. La legge chiede che i dispositivi siano leggibili da remoto, non necessariamente nuovi. Alcuni modelli si possono adeguare con un modulo radio, altri vanno sostituiti. La valutazione spetta a un tecnico, che verifica caso per caso cosa è installato nell’impianto.

Cosa cambia in pratica

Il vantaggio principale riguarda le informazioni sui consumi. Già dal 1° gennaio 2022, dove sono installati dispositivi leggibili da remoto, chi abita nel condominio ha diritto a ricevere i dati sui propri consumi almeno una volta al mese, anche via internet. Fuori dalla stagione di riscaldamento questo obbligo può essere sospeso. Con la telelettura estesa a tutti gli impianti, lo stesso diritto arriva anche nei condomìni con apparecchi più vecchi.

Ricevere il dato ogni mese ti permette di accorgerti per tempo se i consumi salgono più del previsto, senza aspettare il conguaglio. La telelettura di per sé non cambia la spesa, ma ti aiuta a capire dove intervenire.

La legge prevede anche alcune tutele: le informazioni devono essere affidabili e basate sulle letture reali, puoi chiedere di riceverle in formato elettronico e chi le gestisce deve proteggere i tuoi dati.

E se il condominio non si adegua?

L’articolo 16 del D.Lgs. 102/2014 prevede sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare a carico del proprietario che non ha installato sotto-contatori o ripartitori quando erano obbligatori, e a carico del condominio che non ripartisce le spese in base ai consumi. Il testo non contiene invece una sanzione specifica per la sola mancata telelettura.

Se qualcuno ti parla di multe automatiche per ogni ripartitore, sappi che la norma non prevede nulla del genere. L’adeguamento resta comunque un obbligo e rimandarlo all’ultimo momento spesso fa salire i costi.

Da dove partire: i passi per condòmini e amministratori

  1. Chiedi all’amministratore se ripartitori e contatori del condominio sono già leggibili da remoto. Se un tecnico deve ancora entrare in casa per le letture, probabilmente non lo sono.
  2. Recupera la documentazione: data di installazione, marca e modello dei dispositivi, contratto con la società che si occupa di letture e ripartizione.
  3. Fai valutare l’impianto dal manutentore o dalla ditta che gestisce la contabilizzazione, per capire se conviene adeguare o sostituire e con quali costi.
  4. Chiedi più preventivi e confrontali anche su durata delle batterie, apertura del sistema e costo annuo del servizio di lettura.
  5. Porta la decisione in assemblea se la spesa è importante, con i numeri alla mano.

Se sei amministratore, ti conviene avviare subito la verifica e mettere a verbale lo stato dell’impianto, anche se i lavori dovessero richiedere qualche settimana in più.

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